Domanda ricorrente tra i soci: per quanto tempo devo conservare fatture, bonifici, asseverazioni e altri documenti relativi ai lavori agevolati? La risposta dipende dai termini di accertamento fiscale, che per il Superbonus e gli altri bonus edilizi sono più lunghi di quelli ordinari.
I termini di accertamento da conoscere
- Termine ordinario per l’accertamento delle imposte sui redditi (art. 43 DPR 600/1973): 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
- Per il Superbonus, l’art. 121, comma 6, DL 34/2020 prevede che l’attività di controllo sia effettuata entro il termine ordinario di decadenza per l’accertamento relativo al periodo d’imposta in cui la detrazione è stata utilizzata (quindi, essendo la detrazione ripartita in più quote annuali, il termine si sposta in avanti per ogni singola annualità)
- In caso di credito ceduto o utilizzato in compensazione in modo non spettante o inesistente, si applicano invece termini più lunghi per il recupero (fino a 8 anni per i crediti definiti “inesistenti” secondo l’orientamento consolidato dell’Agenzia)
Conseguenza pratica
Poiché la detrazione Superbonus si ripartisce tipicamente in 4 o 5 quote annuali (a seconda dell’anno di sostenimento della spesa) e i bonus ordinari in 10 quote, il termine di conservazione effettivo può estendersi anche a 12-15 anni dalla data della spesa, considerando la quota finale di detrazione e i 5 anni di accertamento su quell’ultima annualità.
Check-list documenti da conservare e relativa durata consigliata
- Fatture dei lavori e dei materiali → conservare fino a esaurimento del termine di accertamento sull’ultima quota di detrazione (indicativamente 12-15 anni dalla spesa)
- Bonifici parlanti (ricevute integrali, non solo l’estratto conto) → stessa durata delle fatture
- Asseverazioni tecniche e visto di conformità → stessa durata, insieme alla polizza assicurativa del tecnico asseveratore
- CILA, SCIA, permesso di costruire e relative ricevute di presentazione → conservare a tempo indeterminato, insieme a tutta la documentazione catastale e urbanistica dell’immobile: non riguardano solo il bonus ma la storia edilizia del fabbricato
- APE ante e post intervento → stessa durata dei documenti fiscali, utile anche in caso di successiva vendita dell’immobile
- Comunicazioni ENEA → conservare la ricevuta di trasmissione con codice CPID per tutta la durata della detrazione
- Delibere condominiali e verbali di assemblea (per interventi su parti comuni) → conservare a tempo indeterminato insieme al registro dell’anagrafe condominiale
- Comunicazione di opzione per cessione/sconto (ricevuta di accettazione dalla piattaforma AdE) → conservare per tutta la durata del controllo, insieme a copia del contratto di cessione
- Corrispondenza con l’impresa (contratti, varianti, contestazioni) → conservare almeno per il termine di prescrizione ordinaria decennale del rapporto contrattuale
Un consiglio pratico
Digitalizzate tutto in formato PDF/A (formato di archiviazione a lungo termine) e organizzate il fascicolo per intervento e per unità immobiliare, seguendo lo schema già proposto nella guida sul fascicolo del fabbricato digitale già pubblicata in questa sezione. Conservate sempre almeno due copie in luoghi fisicamente separati (es. cloud personale e supporto esterno).
Livello di certezza: certi i termini di accertamento generali richiamati (art. 43 DPR 600/1973, art. 121 DL 34/2020). Da verificare caso per caso la durata effettiva in relazione alla propria situazione specifica (anno di sostenimento della spesa, tipologia di bonus, eventuali proroghe dei termini per effetto di violazioni penalmente rilevanti, che estendono il termine al doppio ai sensi dell’art. 43, comma 3, DPR 600/1973).
Chi ha dubbi su un documento specifico può chiedere nei commenti.