Quando l'esodato è vittima e non complice: elementi per dimostrare la buona fede nei procedimenti per frode

Alcuni esodati scoprono, solo a posteriori, che l’impresa o il tecnico coinvolti nei lavori risultano indagati per frode sui bonus edilizi, e temono di essere automaticamente considerati complici o beneficiari di crediti inesistenti.

La giurisprudenza e le prassi dell’AdE richiedono, per contestare la spettanza del credito, la prova che il contribuente fosse consapevole o quantomeno gravemente negligente rispetto all’operazione fraudolenta. Per i crediti da Superbonus e affini, l’art. 121 DL 34/2020 consente il recupero delle somme indebitamente fruite, ma non disciplina in dettaglio il profilo soggettivo della buona fede, rimesso alle regole generali e all’interpretazione giurisprudenziale.

Il rischio è che il beneficiario in buona fede venga colpito insieme ai veri responsabili, soprattutto quando la documentazione è lacunosa o gestita in modo opaco dal fornitore di servizi. Diventa quindi decisivo poter dimostrare di aver richiesto e conservato atti, verifiche e attestazioni, e di non aver chiuso gli occhi di fronte a segnali di anomalia.

Propongo a chi è coinvolto in indagini o verifiche legate a ipotesi di frode di indicare, in forma sintetica, quali documenti possiede (contratti, relazioni, scambi di mail) e quali contestazioni sono state mosse. Possiamo così raccogliere un elenco di buone pratiche difensive per dimostrare la buona fede: documentazione minima da esibire, comportamento collaborativo, eventuali iniziative spontanee del contribuente (esposti, richieste di chiarimento) da valorizzare in sede di contenzioso.