Responsabilità del tecnico asseveratore nel Superbonus: quando risponde e come tutelarsi

La figura del tecnico asseveratore è centrale nel Superbonus: senza la sua firma non si accede al beneficio, ma nel momento in cui qualcosa va storto — asseverazioni errate, dati non corrispondenti alla realtà, requisiti prestazionali non raggiunti — i riflessi ricadono in primo luogo sul committente, che si vede contestare l’agevolazione. Vale la pena chiarire quando e come il tecnico può essere chiamato a rispondere, e come il committente può tutelarsi.

Il ruolo dell’asseveratore ai sensi della normativa

L’art. 119, commi 13 e 14, del DL 34/2020 prevede che i tecnici abilitati attestino la congruità delle spese e il rispetto dei requisiti tecnici mediante apposite asseverazioni, depositate su piattaforma ENEA o presso lo sportello unico competente. Il tecnico risponde, ai sensi del comma 14, anche penalmente delle false dichiarazioni rese.

Tre profili di responsabilità del tecnico

1. Responsabilità civile contrattuale verso il committente (art. 1218 c.c.)
Se l’asseverazione è errata o incompleta e ciò causa al committente il disconoscimento del beneficio, il tecnico risponde dei danni patrimoniali subiti dal cliente. La prova del nesso causale tra l’errore professionale e il danno (recupero del credito, sanzioni, interessi) è a carico del committente, ma è concretamente dimostrabile nei casi in cui l’asseverazione sia palesemente difforme dallo stato dei luoghi.

2. Responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.)
Nei confronti di terzi danneggiati da asseverazioni false o negligenti (es. cessionari del credito), il tecnico risponde anche in via extracontrattuale.

3. Responsabilità penale (art. 119 co. 14 DL 34/2020 + art. 483 c.p.)
Le false asseverazioni costituiscono falso ideologico in atto pubblico, con pene fino a due anni di reclusione. In caso di dolo o colpa grave, il committente leso può costituirsi parte civile nel procedimento penale.

Come tutelarsi come committente

Se sospettate che l’asseverazione del vostro tecnico presenti irregolarità, il percorso consigliato è:

  1. Richiedere copia completa di tutta la documentazione tecnica prodotta dal professionista
  2. Farla esaminare da un tecnico terzo (verifica di congruità)
  3. In presenza di difformità rilevanti, diffidare formalmente il tecnico prima che l’AdE formalizzi un accertamento: l’azione tempestiva consente di coinvolgere il professionista nella fase difensiva e nella copertura delle eventuali sanzioni tramite la sua polizza assicurativa RC professionale (obbligatoria ai sensi del DM 58/2017)
  4. Verificare che il tecnico avesse polizza RC attiva e capiente al momento dell’asseverazione

Il punto sulla polizza RC professionale

Dal 2017 tutti i professionisti tecnici iscritti agli Ordini hanno l’obbligo di polizza RC professionale. Nel Superbonus, molte polizze prevedono massimali specifici per le asseverazioni. Prima di agire in giudizio, vale sempre la pena verificare l’esistenza e la capienza della copertura: è spesso la via più rapida per ottenere un risarcimento.

Se vi trovate in una situazione in cui sospettate un’asseverazione errata, descrivete qui la vostra posizione: indicherò il percorso di verifica più adatto al caso.