Nel dibattito pubblico sul Superbonus si tende a trascurare una misura agevolativa che, per chi ha acquistato (o sta valutando di acquistare) un immobile in zona sismica da un’impresa di costruzione che ha effettuato interventi di miglioramento sismico, può ancora rappresentare un’opportunità significativa: il Sismabonus acquisti.
Di cosa si tratta
L’art. 16 co. 1-septies DL 63/2013 riconosce una detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto dell’immobile (fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare) agli acquirenti di case situate in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, acquistate da imprese che hanno effettuato interventi di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico, anche con variazione volumetrica.
La detrazione spetta all’acquirente persona fisica — non all’impresa — e si fruisce in 5 quote annuali di pari importo.
Differenze rispetto al Superbonus
- Soggetto beneficiario: l’acquirente (non chi ha sostenuto i lavori)
- Aliquota: 75% o 85% a seconda del miglioramento sismico conseguito
- Intervento necessario: demolizione e ricostruzione da parte di un’impresa
- Zone ammesse: solo sismiche 1, 2 e 3
- Fruizione: 5 quote annuali anziché 4 o 10 del Superbonus
Aggiornamento 2025-2026
La L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha prorogato al 31 dicembre 2027 il Sismabonus acquisti, mantenendo le aliquote al 75%/85%. Si tratta di una misura ancora viva e pienamente operativa, su cui vale la pena concentrare l’attenzione.
Attenzione all’IVA
L’acquisto da impresa costruttrice entro 5 anni dalla fine dei lavori è assoggettato a IVA (al 4% per prima casa, 10% per altri immobili) e non a imposta di registro. La base di calcolo della detrazione è il prezzo di acquisto IVA inclusa, non l’importo dei lavori.
Se siete imprenditori edili che hanno effettuato o stanno effettuando interventi di questo tipo, oppure acquirenti che hanno già beneficiato della misura e si interrogano sulla corretta gestione della detrazione in dichiarazione, questo è il thread giusto per confrontarsi.