Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 comma 56) è stata introdotta una facoltà particolarmente rilevante per i soggetti che hanno maturato detrazioni Superbonus negli anni 2023 e 2024: la possibilità di spalmare la quota annua di detrazione in 10 anni anziché nei canonici 4 anni previsti dall’art. 119 del DL 34/2020.
Si tratta di una scelta irrevocabile, da esercitare tramite dichiarazione integrativa riferita all’anno d’imposta in cui la detrazione avrebbe avuto prima applicazione.
Come funziona in pratica
L’opzione può essere esercitata:
- Per le spese sostenute nell’anno d’imposta 2023 → integrativa del 730/2024 o Redditi PF 2024
- Per le spese sostenute nell’anno d’imposta 2024 → integrativa del 730/2025 o Redditi PF 2025
Il termine per presentare la dichiarazione integrativa relativa al 2023 era fissato al 31 ottobre 2025 (termine poi prorogato — verificare aggiornamenti AdE).
Quando conviene scegliere i 10 anni?
La rateizzazione decennale è vantaggiosa solo se il contribuente ha una capienza fiscale IRPEF sufficiente nel medio periodo. Va valutata caso per caso in funzione di:
- Reddito imponibile attuale e prospettico: se l’IRPEF annua è inferiore alla quota di detrazione spettante in 4 anni, la diluzione a 10 anni consente di recuperare importi che altrimenti andrebbero persi.
- Età del contribuente: per soggetti anziani o prossimi alla cessazione dell’attività lavorativa, la prospettiva decennale può rivelarsi rischiosa (perdita delle quote non fruite in caso di decesso o riduzione del reddito).
- Possibilità di cessione: chi detiene ancora crediti cedibili residuali deve verificare se la rateizzazione decennale è compatibile con le opzioni di cessione ancora praticabili.
Attenzione: la trappola della capienza
Quello che spesso non viene evidenziato dai consulenti è che la scelta dei 10 anni non aumenta l’ammontare totale della detrazione, ma ne riduce le quote annuali. Se il contribuente non ha sufficiente IRPEF lorda per assorbire anche la quota ridotta, la perdita dell’eccedenza rimane invariata.
Per i soci dell’Associazione in situazione di pensionamento o redditi ridotti, questa opzione può essere una soluzione parziale, ma non risolutiva in assenza di un intervento normativo strutturale sulla cedibilità dei crediti.
Livello di certezza: CERTO per quanto riguarda la norma (L. 207/2024 art. 1 c. 56); DA VERIFICARE CASO PER CASO per la valutazione di convenienza individuale.
Chi avesse dubbi sulla propria situazione specifica può segnalarla in questo thread.