Superbonus e decesso del beneficiario: cosa accade alla detrazione non ancora fruita dagli eredi

Un tema di cui si parla poco ma che tocca un numero significativo di situazioni reali è quello della successione mortis causa del diritto alla detrazione Superbonus. Quando il titolare della detrazione viene a mancare prima di averne fruito completamente, cosa accade alle quote non ancora compensate?

La regola generale (art. 16-bis co. 8 TUIR)

La norma di riferimento è l’art. 16-bis co. 8 TUIR, che disciplina la trasmissibilità agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio. La regola è chiara: la detrazione si trasferisce all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Per “detenzione materiale e diretta” la prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018) intende la disponibilità effettiva del bene, indipendentemente dal titolo (proprietà, usufrutto, comodato). Non è sufficiente essere erede: occorre anche abitare o comunque avere la disponibilità concreta dell’immobile.

Applicazione al Superbonus

La stessa regola si applica alle detrazioni Superbonus (art. 119 DL 34/2020), come confermato dalla Risposta a Interpello n. 538/2020 dell’AdE. Se più eredi hanno la comproprietà dell’immobile ma uno solo vi risiede, solo questo erede eredita la quota di detrazione.

Casi critici

  1. Nessun erede abita l’immobile: se gli eredi non abitano l’immobile e lo mettono in vendita, le quote residue di detrazione si perdono definitivamente. Non si trasferiscono all’acquirente, salvo che si tratti di detrazioni per lavori eseguiti dall’acquirente stesso.
  2. Immobile in locazione: se l’erede concede l’immobile in locazione, perde la “detenzione materiale e diretta” e, secondo l’interpretazione prevalente, non può fruire della detrazione.
  3. Più eredi con uguale detenzione: in caso di comunione ereditaria con più eredi che abitano congiuntamente l’immobile, la detrazione si ripartisce pro-quota tra loro.
  4. Credito ceduto: se il de cuius aveva già optato per la cessione del credito, la questione non si pone: il credito è già nella disponibilità del cessionario e non entra nell’asse ereditario.

Cosa fare concretamente

  • Se siete eredi di un beneficiario Superbonus, verificate subito se la detrazione era in corso di fruizione (detrazioni IRPEF annuali nel 730) o se era stata esercitata l’opzione di cessione.
  • In caso di fruizione diretta, assicuratevi di mantenere la detenzione materiale dell’immobile fino all’esaurimento delle quote.
  • Indicate correttamente la situazione nel 730 o nel Modello Redditi dell’anno del decesso e degli anni successivi.
  • Consultate un commercialista per la corretta compilazione del quadro RP (detrazione ristrutturazione/Superbonus) nella dichiarazione degli eredi.

Se vi trovate in questa situazione e avete dubbi su come procedere, portate il caso specifico nel thread: è uno degli ambiti in cui un errore nella dichiarazione può costare caro.